Ecopop è un’organizzazione ecologista situata in Svizzera, che si concentra sulla crescita della popolazione. Gli statuti di Ecopop sono regolati dall’organizzazione del team. STATUTI Approvati dall’assemblea generale del 2 aprile 2011

I. Generale

Art. 1 Nome

Sotto il nome “ECOPOP, Associazione Ambiente e Popolazione”, vi è un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e segg. del codice civile. La sua sede si trova in corrispondenza della posizione della segreteria.

Art. 2 Scopo

L’associazione ha lo scopo, in collaborazione con la scienza di: – sensibilizzare il pubblico al legame causale tra la densità della popolazione da un lato, e di portare alla consapevolezza della minaccia dell’ambiente dall’altro. – Cercare e diffondere modi e mezzi per combattere tendenze pericolose per l’ambiente, soprattutto per contenere la popolazione della Svizzera e di tutto il mondo e a lungo termine e a un livello ecologico e socialmente equo. ECOPOP prende chiaramente le distanze da visioni xenofobe e razziste.

Art. 3 Attività

L’associazione sta cercando di raggiungere il suo scopo principalmente attraverso le seguenti attività: – Svolgimento di incontri di lavoro – Conferenze – Preparazione e diffusione di pubblicazioni – Promozione della pianificazione familiare volontaria in tutto il mondo – Petizioni alle autorità – Petizioni ai media – Cooperazione con organizzazioni che perseguono obiettivi simili. L’associazione non persegue acquisizioni né aiuti fini a sé stessi.

Art. 4 Adesione

I membri possono essere persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla nazionalità e dall’appartenenza religiosa o politica, che supportano gli obiettivi dell’associazione. I membri sono impegnati a pagare annualmente la quota di adesione fissata attraverso l’assemblea dei membri. Ogni ulteriore responsabilità dei membri è esclusa. L’adesione avverà mediante una dichiarazione scritta o attraverso il primo pagamento della quota di adesione. Il consiglio può respingere l’iscrizione. La disiscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento attraverso una comunicazione scritta; l’obbligo di contribuire cessa con la fine dell’anno in corso. L’iscrizione scade quando per due anni consecutivi non è stata pagata la quota di adesione. I membri possono essere espulsi per opportuni motivi, in particolare quando: – si agisce contro gli interessi dell’associazione – l’immagine di ECOPOP viene messa in pericolo pubblicamente – vengono rilasciate dichiarazioni in pubblico o vengono svolte attività, ai cui princìpi, come espresso nelle pubblicazioni di ECOPOP, sono contrari.

II. Assemblea dei membri

Art. 5 Convocazione

L’Assemblea dei membri è convocata almeno una volta ogni due anni. Inoltre su decisione del Consiglio o su richiesta di almeno 10 membri.

Art. 5a Votazione assembleare

L’Assemblea dei membri può, se il Consiglio loro ritiene necessario, essere sostituita da una votazione assembleare. (Spiegazione: La votazione assembleare è un voto scritto. E’ equiparata alla risoluzione di un’assemblea dei membri.) La convocazione viene fatta per iscritto a tutti i membri almeno 21 giorni prima.

Art. 6 Giurisdizione

L’Assemblea dei membri è l’organo supremo dell’associazione. Ha le seguenti competenze: – Nomina e revoca del/della Presidente, il resto del membro del Consiglio così come dell’organismo di controllo. – Supervisione delle attività del consiglio, in particolare l’accettazione della relazione del/della Presidente. – Fissazione della quota associativa -Approvazione del bilancio -Revisione dello statuto – Risoluzione sulle proposte del Consiglio o dei membri Le richieste da parte dei membri devono essere presentate al massimo 12 giorni prima dell’Assemblea generale del Consiglio.

Art. 7 Votazioni

Le votazioni si svolgono liberamente, a meno che un quarto dei presenti del Consiglio richieda una votazione segreta. La decisione è presa a maggioranza dei voti. Il/La Presidente non ha il diritto di voto, bensì quello decisivo. Per le modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Art. 8 Votazione epistolare

Su decisione del Consiglio, può essere attuata una votazione epistolare. La votazione è valida se almeno il 25 per cento dei membri ha espresso il loro voto. La decisione è presa a maggioranza dei voti. Per modificare lo statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Il Consiglio non ha diritto di voto. Il/La Presidente ha il voto decisivo.

Art. 9 Elezioni

Le elezioni sono a scrutinio segreto, ad eccezione del silenzio elettorale. Diversi membri dell’istituzione possono essere eletti in corpore; per l’ufficio di presidenza dell’associazione in ogni caso la votazione è svolta separatamente. La decisione è presa a maggioranza dei voti. Il/La presidente non ha il diritto di voto, ma ha il voto decisivo.

III. Il Consiglio

Art. 10 Patrimonio

Il Consiglio è composto da il/la Presidente, Segretario(a), Cassiere(a) e almeno due assessori. I membri del Consiglio sono volontari e hanno in genere solo il diritto al rimborso di spese effettive e di esborsi. Per particolari prestazioni dei singoli membri del Consiglio, può essere destinato un adeguato risarcimento.

Art. 11 Elezione

L’elezione avviene per una funzione corrispondente. La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile senza limitazioni. In caso di ritiro di un membro del Consiglio prima della fine del mandato, il Consiglio può tenere un’elezione straordinaria provvisoria fino al giorno della prossima assemblea generale.

Art. 12 Competenza

Il Consiglio gestisce tutte le questioni dello stesso, che non sono delegati ad altri organi. Può istituire dei gruppi di lavoro e commissioni e invitare i propri membri a partecipare senza il diritto di voto nel Consiglio. Può decidere l’espulsione dei membri.

Art. 13 Diritto di firma

Il Consiglio può sottoscrivere legalmente il/la Presidente o il Segretario/la Segretaria a coppia con un altro membro del Consiglio. Per gli affari amministrativi di routine sottoscrive ciascun Presidente, Segretario/a o Cassiere singolarmente. In caso specifico il Consiglio si riserva la concessione del diritto di firma.

Art. 14 Segreteria

La Segreteria è diretta dal Segretario/dalla Segretaria. La posizione della Segreteria sarà determinata dall’assemblea dei membri.

IV. Organismo di controllo

Art. 15 Revisori dei conti

L’organismo di controllo è costituito da due revisori contabili e da un sostituto. Essi non possono far parte del Consiglio. La durata del mandato è di due anni. Il revisore può esercitare il suo incarico per un massimo di quattro anni consecutivi.

V. Varie ed eventuali

Art. 16 Scioglimento dell’associazione

Il Consiglio viene sciolto, se almeno 15 persone non esprimono il loro giudizio in una votazione scritta per la continuazione dell’incarico. Questa votazione si svolge su decisione del Consiglio o dell’Assemblea dei membri o su richiesta del 10 per cento dei membri. I motivi legali dello scioglimento sono riservati. Dopo lo scioglimento dell’associazione i fondi rimanenti verranno inviati in un istituto esentato con sede in Svizzera, che ha lo stesso o un simile scopo. Il consiglio decide in merito. La ripartizione tra i membri è vietata.

Art. 17 Disposizioni finali

L’associazione «ECOPOP» vigente è identica a quella precedentemente chiamata «Associazione svizzera per la questione demografica». Questi statuti sono stati approvati dall’Assemblea dei membri in 2 aprile 2011. Entrano in vigore le modifiche adottate contemporaneamente e sostituiscono gli statuti del 29 giugno 1971, rispettivamente del 23 novembre 1987 attraverso l’assemblea dei membri del 9 marzo 1996, 13 marzo 1997, 10 marzo 2000, 8 marzo 2002, 21 marzo 2009 e 2 aprile 2011. Zurigo, 2 aprile 2011 Il Presidente Il Segretario Patrick Felder Albert Fritschi